121-20 – Ordinanza Ministeriale su Esami di stato, composizione commissioni e criteri esame 20-21

121-20 – Ordinanza Ministeriale su Esami di stato, composizione commissioni e criteri esame 20-21

OM-Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l-anno scolastico 20202021

OM-Modalita di costituzione e di nomina delle commissioni

Allegato_C2_-_ISTITUTI_TECNICI

Allegato_C3_-_ISTITUTI_PROFESSIONALI

OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_orale_DEF

OM Esami di Stato 20202021 allegato A Crediti DEF

 

Cesena, 5/3/21

Ai docenti

Agli studenti delle classi quinte

Alle famiglie

Agli atti

 

Oggetto: ordinanza ministeriale sugli esami di stato – designazione commissari interni e istanze di nomina presidenti di commissione – svolgimento dell’esame – partecipazione candidati esterni

 

Si allegano alla presente l’Ordinanza Ministeriale sullo svolgimento degli esami di stato, l’Ordinanza Ministeriale sulla composizione delle commissioni, i relativi allegati per le materie caratterizzanti il percorso di studio e le tabelle per i crediti formativi.

In sintesi le novità dei documenti sono:

-inizio esame 16 giugno 8.30 – insediamento commissioni il 14 giugno 8.30

-fino a 60 punti per il credito scolastico interno dei tre anni di studio

-ogni commissione è costituita da due sottocommissioni per ogni classe quinta, composte da 6 commissari interni. La commissione è presieduta da un presidente esterno

-prova unica consistente in un colloquio così articolato:

  • discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è

assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta

elettronica entro il 31 di maggio

  • discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;
  • analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
  • esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera 1)

-le prove INVALSI sono da svolgersi e sono rinviate con successiva comunicazione comunque a dopo le vacanze Pasquali, anche se non costituiscono requisito per l’ammissione all’esame

 

I docenti non individuati come commissari interni dai consigli di classe non sono tenuti a fare per quest’anno domanda come commissario esterno.

 

 

CONDIZIONI PER PRESENTARE DOMANDA DA PRESIDENTI PER I DOCENTI  INTERNI NON DESIGNATI COMMISSARI

 

Rimane tuttavia la facoltà per i docenti rientranti in particolari condizioni, purché non designati come commissari interni, di fare domanda da presidente di commissione. Le condizioni sono le seguenti:

“Ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione (modelli ES-E e ES-1)

– i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

– i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;

-i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;

– i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

– i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

-i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

-ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;

– i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

– i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza

dei docenti medesimi durante l’esame;

– i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;

– i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

  1. Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.
  2. Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l’allegato modello ES-E, attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS, secondo la tempistica riportata nell’allegato alla presente ordinanza. Il sistema trasmette agli interessati notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema.

Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1). Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-E cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza, entro gli stessi termini di conclusione del procedimento ordinario di presentazione delle istanze.

  1. Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.
  2. A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi ai competenti Uffici scolastici regionali, che provvedono alla pubblicazione degli stessi.”

 

Si ricorda che per partecipare come presidente bisogna compilare on line entrambi i modelli ES-E e ES-1

Si riporta inoltre integralmente l’art. 8 dell’OM relativa all’obbligo di partecipazione dei commissari interni designati

 

“Articolo 8

Nomina dei componenti le commissioni di esame di Stato

  1. La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.
  2. Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.”

 

Il DS