Questa sezione del sito assolve agli obblighi indicati alle pubbliche amministrazioni dal DLGS n.33 del 14/03/13, pubblicato in G.U. il 5 aprile 2013, così come modificato dal DLGS 97del 25/5/16
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democraticoe i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le informazioni fornite nella presente sezione costituiscono l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
I documenti relativi alla sezione TRASPARENZA sono depositati presso questo link: amministrazione trasparente
le Informazioni relative al Dirigente Scolastico sono depositate presso questo link:
Le informazioni di cui art. 14 C1 lettera A) E B) del Dlgs 33/13 SONO REPERIBILI al seguente link:
https://sed.istruzioneer.it/traspdir
IL PTPCT 21-23 dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna è pubblicato e raggiungibile al seguente link
Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza istituzioni scolastiche
La Relazione annuale RPCT dell’USR Emilia Romagna per le istituzioni scolastiche è pubblicata al seguente link:
IL DIRITTO DI ACCESSO – ACCESSO CIVICO
A partire dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con il proposito di rispondere alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, il quadro legislativo in materia di accessibilità si è ampiamente evoluto, configurando diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso esercitabili dipendono da diversi ordini di legittimazione, con correlati livelli di trasparenza. In particolare, oltre all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22, della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni – esercitabile da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso – la normativa vigente prevede:
- l’accesso civico cosiddetto “semplice”, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6, del Decreto Legislativo n. 97/2016;
- l’accesso civico cosiddetto “generalizzato”, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs.33/2013, come modificato dall’art. 6, del Decreto Legislativo n. 97/2016.
Dove rivolgersi: in segreteria con richiesta rivolta al dirigente scolastico in qualità di responsabile della trasparenza
Tel: 054722792
Email: fois01100l@istruzione.it, fois01100l@pec.istruzione.it
Destinatari: Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.
Requisiti: Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
Termini di conclusione del procedimento: 30 giorni
Termini di presentazione: La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno.
Documentazione: La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:
– tramite posta elettronica all’indirizzo indicato
– tramite posta ordinaria all’indirizzo: Istitto di Istruzione Superiore Pascal – Comandini, P.le Macrelli 100 – Cesena
– direttamente presso l’ufficio protocollo.
Modulistica
1.-modulo-accesso-civico-semplice ex art. 5 dlgs 33/13
MODULO_Accesso_Civico_generalizzato ex art. 6 dlgs 97/16
Modulo accesso documentale ex legge 241-90
Descrizione del procedimento:
L’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 , come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 (accesso civico generalizzato), ha previsto l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di “chiunque”, anche indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche irrilevanti, di richiedere dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le II.SS. ne abbiano omesso la pubblicazione, nel rispetto di alcune eccezioni e limiti tassativi come indicati dalla legge (art. 5 bis).
Descrizione del procedimento:
Il Responsabile della Trasparenza (il Dirigente Scolastico), dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque. Non sono accoglibili richieste generiche, tali da non consentire la comprensione dell’istanza e l’individuazione di quanto richiesto, oppure meramente esplorative. Le Istituzioni scolastiche non sono inoltre tenute a produrre dati, documenti o informazioni che non siano in loro possesso al momento dell’istanza.
La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza.
Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico prof. Francesco Postiglione
Tutela dell’accesso civico (Riesame)
Nei casi di eventuale diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta da parte del Dirigente scolastico competente, entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna (Decreto Ministeriale 26 maggio 2017, n. 325).
La richiesta di riesame può essere presentata alternativamente tramite:
a) posta ordinaria indirizzata a: Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Responsabile della trasparenza delle Istituzioni scolastiche statali della Emilia Romagna – Via de’ Castagnoli 1, 40126 Bologna
b) posta elettronica ordinaria – peo all’indirizzo e-mail: accessocivico@istruzioneer.it,
c) posta elettronica certificata – pec all’indirizzo e-mail: drer@postacert.istruzione.it.
Il Direttore Generale conclude il riesame entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990). La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.