Circolare 11-18 Cesena, 10/9/18
ISTITUTO SUPERIORE STATALE PASCAL/COMANDINI
Regolamentazione degli aspetti organizzativi per la sicurezza negli
ambienti scolastici e la vigilanza sugli allievi
A tutto il personale docente e non docente
A tutti gli allievi
Albo /sito WEB
VISTO l’art 29, comma 5 del CCNL scuola vigente
VISTO il T.U sulla scuola, Dlgs 297/94
VISTA la legge 172/17 del 4 dicebmre 2017
VISTA la sentenza della Corte dei Conti sez III 19/9/88 n. 177
VISTA la sentenza della Corte dei Conti, Sez. II, 4/12/78 n. 214
VISTA la sentenza della Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623
VISTO il Dlgs 165/01 sulle competenze del Dirigente Scolastico
VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile
Si richiamano anzitutto le indicazioni date a inizio a.s. dalla circolare annuale sulle disposizioni per l’anno scolastico per i docenti: per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi (art.29, comma 5, C.C.N.L.). La vigilanza nelle aule durante gli intervalli spetta ai rispettivi insegnanti in servizio della seconda e terza ora, e agli insegnanti della quarta e quinta ora, secondo il loro orario di servizio. Tali docenti manterranno il controllo anche della parte di corridoio prospiciente l’aula. Il controllo delle aree di transito sarà effettuato dal personale ausiliario.
Si forniscono di seguito alcuni riferimenti normativi e misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni conseguenti a negligenza e vigilanza.
1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita gli alunni medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. L’obbligo di vigilanza sugli alunni durante le attività scolastiche e durante gli spostamenti degli stessi da un plesso all’altro, da una sede all’altra, da un’aula all’altra ecc, ricade principalmente sui docenti secondo la confermata giurisprudenza esistente.
Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il
risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. L’art. 2048 c.c. dispone che “ i precettori i e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
Pertanto, in caso di ritardo del docente all’ingresso in aula il collaboratore scolastico del piano prospiciente l’aula è tenuto alla sorveglianza degli alunni fino all’arrivo del docente.
Spetta poi al docente di presentare le motivazioni del detto ritardo al Dirigente Scolastico.
2) VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO
DELL’AULA
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. L’ingresso laterale è precluso all’entrata di alunni e docenti fino alle 7.50.
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
3) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE
DELLE LEZIONI
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
Si sottolinea inoltre che, ai sensi del CCNL 2006/09, Art. 29, comma5, gli insegnanti sono tenuti ad assicurarsi che nessun allievo si allontani prima dell’orario di uscita previsto.
4) VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO
Come noto (regolamento di Istituto), La vigilanza durante gli intervalli, essendo questi a cavallo della seconda e terza ora, e della quarta e quinta, spetta ai rispettivi insegnanti in servizio nella seconda, terza, quarta o quinta ora., permanendo ognuno nella propria aula secondo orario o nelle immediate vicinanze per poter vigilare sugli alunni stessi. I collaboratori scolastici hanno l’obbligo riconosciuto per legge (sentenza Corte dei Conti sez. III 19/9/88) di vigilare nei corridoi e negli spazi comuni durante l’intervallo e nei cambi d’ora. Pertanto vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche presso i bagni e le zone interne ove sono presenti i distributori per le merende e le bevande. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l’eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Per gli allievi che durante l’intervallo si recano nel parco adiacente l’Istituto, è fatto loro divieto di allontanarsi dallo stesso uscendo fuori dal perimetro dell’edificio. E’ incaricato il Collaboratore Scolastico che ha cura del centralino per la vigilanza antistante il parco presso lo scalone centrale, e un collaboratore scolastico a turno fra quelli che presidiano il piano terra nord per la vigilanza degli spazi esterni antistanti il lato bar. E’ il caso di ricordare che detta vigilanza negli spazi esterni deve esercitarsi anche in merito al rispetto del divieto di fumo.
5) VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave,
particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
6) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA , SCUOLA-SUCCURSALE,
LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA
Durante il tragitto scuola – succursale, scuola – palestra (anche all’esterno), laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio.
E’ fatto divieto agli alunni recarsi alla succursale o alla palestra esterna senza la presenza del docente in servizio, fatti salvi i casi previsti dal regolamento di istituto.
7) VIGILANZA DURANTE GITE, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE
Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 1769 dell’8 febbraio 2015) gli insegnanti accompagnatori hanno lp’obbligo di verificare la sicurezza delle strutture alberghiere prescelte, cioè sono tenuti a “un obbligo di diligenza preventivo” e sono tenuti a effettuare controllo preventivi delle stanze in cui alloggiano i ragazzi. Per l’individuazione cioè di responsabilità di omessa vigilanza da parte dei docenti, anche in considerazione dell’età vicina alla maggiore età degli alunni, la giurisprudenza punta non solo alla repressione dei comportamenti inadatti, ma alla prevenzione. I genitori restano comunque responsabili del comportamento scorretto dell’allievo soprattutto in situazioni (riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo all’autonomia del soggetto il cui eventuale illecito deriva più che da una carenza di vigilanza (impossibile la vigilanza 24 ore su 24) da un deficit educativo imputabile alla famiglia ovvero alla cosiddetta culpa in educando
8) DOVERI DEGLI ALUNNI
Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, che assicurano con i docenti il buon funzionamento della scuola, collaboratori che in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni nonché dei corridoi e dei servizi durante le ore di lezione e dell’intervallo. E’ il caso di ricordare che certi atti come la rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro o della segnaletica per la prevenzione di eventi dannosi, costituisce reato penale (art. 437 c.p.) per il quali è previsto un regime di detenzione fino a 5 anni.
Si confida nella collaborazione di tutto il personale per una proficua attuazione di tali misure organizzative tese a garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico ed a fornire principi comuni di
rispetto e di comportamento per gli allievi.
Regolamento Laboratori di Informatica, Elettronica, Fisica, Chimica, Meccanica, Moda, e aule speciali
I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle
attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l’attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal POF, preparazione di tesine e ricerche didattiche) che di organizzazione del lavoro individuale
del docente (piani di lavoro, progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie all’insegnamento della propria materia). In particolare va ricordato che l’accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente. Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:
Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono invitati a:
- leggere questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute;
- leggere le norme regolamentari degli specifici laboratori classificato a rischio medio, e curare che gli alunni si attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza
- rispettare rigorosamente l’orario di accesso, affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il
laboratorio in un orario in cui è libero si devono prendere accordi con la vicepresidenza e comunque segnalare l’utilizzo nell’ora in questione ai collaboratori scolastici del centralino;
- controllare che non venga memorizzato software senza autorizzazione;
- sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali non testati contro i virus;
- vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio;
- ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, si riterranno responsabili coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla rilevazione del problema;
costoro saranno tenuti al risarcimento relativo (vedi regolamento di Istituto).
.• fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza;
- accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non utilizzate e in ogni caso al termine del loro utilizzo, ad eccezione di disposizioni differenti impartite per iscritto dal responsabile di laboratorio.
Utilizzare i registri appositamente istituti dal responsabile di laboratorio per monitorare lo stato delle attrezzature prima e dopo l’impiego da parte del docente e degli alunni durante la propria ora di servizio
Gli studenti che accedono al laboratorio:
- conoscere le norme di sicurezza relative al laboratorio in uso e attenersi ai relativi comportamenti previsti dalle dette norme;
- non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l’autorizzazione esplicita dell’insegnante;
- sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;
- prima di iniziare un’operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un docente;
- devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile da quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico;
- devono aver cura dell’attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all’insegnante o all’assistente tecnico al termine della lezione;
- non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi; tuttavia nei laboratori in cui gli studenti accedono con credenziali riservate e personali, è consentita la personalizzazione dell’ambiente operativo al fine di adattarlo ad un più personale modo di lavorare e/o alle esigenze didattiche;
- non devono utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l’insegnante li avrà testati contro i virus;
- devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
- sono responsabili del computer a loro assegnato: all’inizio della lezione devono comunicare
tempestivamente al loro insegnante eventuali manomissioni o danni arrecati all’aula o alle attrezzature in essa contenute;
- non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la visualizzazione a video.
L’insegnante autorizzerà le singole sessioni di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro/toner. Non si deve utilizzare una stampante diversa da quella configurata e non deve essere comunque variata la configurazione della stampante.
- nei laboratori è vietato consumare spuntini o bibite;
- prima di entrare in aula, devono attendere in atrio l’arrivo dell’insegnante, senza creare intralcio o
confusione;
- al momento di lasciare l’aula devono chiudere correttamente la sessione di lavoro sui P.C. e spegnere i P.C.
(a meno di indicazioni diverse da parte dei docenti);
- l’accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell’insegnante che accompagna la classe in laboratorio.
Il laboratorio deve essere tenuto in ordine e in efficienza con il contributo di tutti;
si prega quindi di fare attenzione affinché:
- le postazioni non vengano rovinate con oggetti appuntiti o taglienti;
- i rivestimenti in gomma non vengano tagliati o comunque danneggiati;
- le apparecchiature e i PC vengano spenti prima di uscire;
- le tastiere e i mouse dei computer vengano lasciati in ordine;
- non ci siano cartacce sulle postazioni o per terra.
9) USCITA AUTONOMA DA SCUOLA:
ai sensi della recente legge 172/17, nel Patto di Corresponsabilità i genitori consenzienti firmano una autorizzazione rilasciata alla scuola per sollevare la stessa di responsabilità connesse all’uscita autonoma dell’allievo in direzione di casa, considerata anche l’età e il grado di maturità degli allievi stessi in scuola superiore. Rimane obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico in caso che i genitori non depositino questa autorizzazione.
10) SANZIONI
Il Dirigente Scolastico provvederà a mettere in atto azioni volte alla individuazione di violazioni al presente regolamento. A seconda della gravità, queste potranno essere punite con richiamo verbale o scritto, limitazione dell’accesso dell’utente alla rete o a internet, sospensione temporanea o definitiva dell’accesso ai laboratori, risarcimento economico del danno arrecato.
Cesena, 24/2/18
Il DS