69-18 – iscrizioni 2019-20

69-18 – iscrizioni 2019-20

Circolare 69-18                                                                                                         Cesena, 9/11/18

 

Agli alunni delle CLASSI  1-2-3-4^

e  alle famiglie delle classi terminali del 1° ciclo di istruzione

Oggetto:  ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/20.

 

Come da Circolare Ministeriale n 18902.07 del 7/11/18 pubblicata sul sito MIUR si comunica che la domanda di iscrizione deve essere presentata a questo Istituto dal 7 gennaio ore 8 al 31 gennaio ore 20

ISCRIZIONE CLASSI PRIME

Ai sensi della legge 7 agosto 2012 n. 135, le iscrizioni per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali sono da effettuarsi on line.

Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2019/20. Sono esclusi dall’iscrizione on line gli alunni/e delle classi terze del nostro istituto;

 

2 – Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”. Sul processo delle iscrizioni on line (dalla personalizzazione del modello alla sua validazione e pubblicazione), viene fornita una dettagliata spiegazione dalla competente Direzione generale, attraverso la pubblicazione di una nota riassuntiva del processo stesso e l’aggiornamento della pagina dedicata sul portale SIDI, che contiene smart guide, FAQ e ogni utile materiale.

In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.

Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. L’Amministrazione scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola ha proceduto preliminarmente, come richiesto dalla Circolare Ministeriale, alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica nella sezione “Verbali Consiglio di Istituto”, e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Si fa presente che per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l’esatta definizione degli organici. Tuttavia, le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on-line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on-line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.

Qualora  gli  interessati  chiedano,  ad  iscrizione  avvenuta  e  comunque  prima dell’inizio delle lezioni, di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all’interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta.

 

  1. – Alunni con disabilità o DSA:

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. comprensiva della diagnosi funzionale.

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.

 

4 – Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di

iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del

d.P.R. 394 del 1999. Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e,

in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando – di norma – dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell’ art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

 

  1. – Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali

Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61 del 2017, è in via di definizione il regolamento che determinerà i profili di uscita degli indirizzi di studio di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’ISTAT.

Il regolamento fornirà altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali, nonché la correlazione ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, n. 166.

Resta inteso che le iscrizioni potranno essere effettuate ai percorsi di istruzione professionale che saranno compresi nell’ambito del piano di dimensionamento regionale, a seguito di confluenza dei vecchi indirizzi (tabella C del d.lgs 61/2017, allegata alla presente) o di nuova attivazione.

Le studentesse e gli studenti iscritti, per l’a.s. 2018/2019, alle classi seconda, terza, quarta e quinta degli indirizzi degli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 87 del 2010, ovvero al secondo o terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da tali istituti in regime di sussidiarietà, continuano nel loro percorso di studio fino al conseguimento del diploma quinquennale o della qualifica triennale.

Per quanto concerne l’iscrizione al primo anno dei percorsi di IeFP erogati con regime di sussidiarietà, si rinvia ad una nota congiunta di questo Ufficio con il competente Assessorato regionale, di imminente emanazione.

 

  1. Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Si effettuano on Line, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019,

le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiari età, nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali aderiscono al sistema “Iscrizioni on line” su base volontaria. Si sottolinea che l’iscrizione on line ai Centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.

Si ricorda che in applicazione dell’ art. 2, comma 1 del decreto legislativo 61/2017 e del Decreto interministeriale 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale) gli studenti possono scegliere l’iscrizione, alternativamente, ad uno dei percorsi quinquennali di istruzione professionale ovvero ad uno dei percorsi triennali o quadriennali dell’istruzione e formazione professionale di cui al Repertorio nazionale delle qualifiche triennali o dei diplomi quadriennali, qualora la scuola li abbia istituiti.

 

  1. Iscrizione classi successive alla prima

Deve essere presentata apposita domanda, come, ad esempio:

− prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;

− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti;

− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, purché del medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto,

Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici e professionali sono escluse dalla procedura delle Iscrizioni on-line. Nel corso del primo biennio degli Istituti Tecnici e Professionali è particolarmente sviluppata la dimensione orientativa degli insegnamenti in quanto la scelta dell’indirizzo e/o articolazione espressa al momento dell’iscrizione va consolidata e, ove necessario, messa in discussione. Ciò al fine di consentire di effettuare la scelta definitiva più adatta alle aspirazioni e alle potenzialità evidenziate dagli studenti.

Tale scelta, per l’anno scolastico 2019/20 deve essere confermata o modificata dalle famiglie degli alunni che frequentano il secondo anno del primo biennio entro il termine del 31 gennaio 2019.

Per l’iscrizione alla classe 2^, 3^, 4^, 5^ per l’a.s. 2019/20 si provvederà con le seguenti modalità:

  1. compilazione della domanda su apposito modulo reperibile on line,
  1. versamento di tasse scolastiche e rimborso spese, e inoltre facoltativo contributo liberale come da indicazione che sarà emanata da successiva circolare a seguito di decisione del Consiglio di Istituto
Contributo liberale e rimborso spese  a favore dell’Istituto:

(come da indicazione che sarà emanata da successiva circolare)

versati a nome dell’alunno su C/C bancario intestato a:

Istituto Superiore “Pascal/Comandini” – 47521 Cesena

CODICE  IBAN: IT 38 Z 06270 13199 T20990000745

(Cassa di Risparmio di Ravenna)

 

 

Per l’iscrizione a tutte le classi dalla  1^ alla 5^

ed inoltre

 

Tassa scolastica governativa:

 €  21,17

 

 

€  15,13

 

 

 

 

Per l’iscrizione alla classe  4^

 

Per l’iscrizione alla  classe  5^

 

            I modelli di domanda andranno ritirati e poi riconsegnati, unitamente alla/e ricevuta/e di versamento, in Segreteria Alunni dai rappresentanti di classe entro i termini di scadenza.

A completamento dell’iscrizione andrà allegata anche una foto formato tessera con cognome, nome e classe scritti sul retro.

Per le famiglie che non avessero ancora provveduto si ricorda inoltre di consegnare il diploma di licenza media originale.

Resta invariato l’esonero delle tasse scolastiche erariali (€ 15,13 ed  € 21,17) per:

  • limiti di reddito,
  • cittadinanza non italiana,
  • media voti (presunta) al termine dell’a. s. 2016/2017 non inferiore a 8/10,
  • orfani di guerra o invalidi civili o figli di invalidi civili.

Gli studenti che rientrano in queste condizioni devono presentare, sempre entro il 31 gennaio 2019, domanda di esonero presso la Segreteria Alunni dove troveranno la modulistica necessaria a disposizione.

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del modello on-line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda che sarà allegata a successiva nota.

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda che sarà trasmessa con successiva comunicazione. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:

  • attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

 

ISTRUZIONE PARENTALE

I genitori possono optare, in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione dei propri figli, per l’istruzione parentale o per l’iscrizione in scuole “non paritarie” iscritte negli albi regionali. In entrambi i casi dovranno annualmente presentare comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza. Se l’opzione è rivolta all’Istruzione parentale, gli alunni dovranno annualmente sostenere l’esame di idoneità così come previsto dall’Art. 23 del D.lgs. 62/2017; se, invece, l’opzione prevede la frequenza di una scuola del primo ciclo “non paritaria” iscritta negli albi regionali, gli alunni potranno sostenere l’esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria al fine dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, come previsto dall’Art. 10 del D.lgs. 62/2017. In ogni caso gli alunni sostengono l’esame di idoneità ogni qualvolta richiedano l’iscrizione ad una scuola statale o paritaria.

 

Percorsi di istruzione per adulti

I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, in:

– percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139;

– percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, c. 6, del d.P.R. 263/2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;

– percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto d.P.R. 263/2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Postiglione