38-20-DAD, DDI e Videolezioni – chiarimenti
Ordinanza-relativa-agli-alunni-e-studenti-con-patologie-gravi-o-immunodepressi (1)
Nota prot. 388 del 17 marzo 2020
Circolare 38-2020
Cesena, 19/10/2020
a tutti i genitori di entrambi i plessi
A tutti gli alunni/e di entrambi i plessi
ai docenti di entrambi i plessi
Oggetto: Didattica a Distanza, Didattica Digitale Integrata e videolezioni sincrone – chiarimenti
Continuano a pervenire alla presidenza, nonostante la pubblicazione della circolare 15 e due assemblee on line svolte con rappresentanti dei genitori da parte del sottoscritto il 28/8 e il 5/9, domande e dubbi da parte di famiglie e anche di docenti sulle modalità di erogazione di didattica a distanza per alunni a casa in malattia, o in quarantena preventiva, o in quarantena curativa.
Si ricorda preliminarmente che nella circolare 15 è scritto che:
“in caso di assenza prolungata di uno o più allievi per causa quarantena si applicano a questi allievi le misure della Didattica a Distanza. Tali misure non implicano NECESSARIAMENTE l’uso del collegamento in diretta web, che peraltro pone il serio problema della lesione del diritto a non essere sorvegliati sul luogo di lavoro da parte dei docenti, ma come da circolare MIUR dell’anno scorso la Didattica a Distanza è un complesso di misure di cui il collegamento web è solo un esempio. Anche attraverso registro elettronico, scambio wapp, google classroom o altri applicativi può essere mantenuto un contatto costante e didattico fra alunno a casa e classe a scuola”.
Si richiamano poi:
-la recente OM MIUR 134 del 9/10/20, che si allega alla presente sul sito, relativa alla didattica a distanza per li alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi,
-il DECRETO MIUR 89 DEL 7/8/20 – linee guida per la didattica digitale integrata,
-la nota MIUR 388 del 17/3/20 (il cui passaggio centrale si riporta in fondo alla presente)
per chiarire che questa scuola intende uniformarsi alle indicazioni puntualmente ricevute dal Ministero dell’Istruzione sin dall’inizio dell’emergenza COVID (vedi la data della nota MIUR: 17/3), e non intende fare nulla di più né di meno di quanto previsto dalle ordinanze e note emesse dal Ministero Istruzione.
Pertanto, e in riferimento alle norme sopra citate, si chiarisce definitivamente che:
–La Didattica a Distanza, integralmente costruita intorno alle videolezioni, è stata una soluzione di emergenza che ci auguriamo mai più debba ripetersi e che può darsi solo in condizioni di mancanza di alternativa, ponendo seri problemi giuridici, di privacy e discriminazione digitale;
–per Didattica a Distanza non si intende solo la videolezione sincrona in collegamento web, ma un insieme di misure, che possono anche non essere sincrone, come leggesi da nota MIUR: “Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali”
La Didattica Digitale Integrata è invece una soluzione programmata e ragionata, non di emergenza, che presuppone e non esclude la didattica in presenza, e ne può essere in condizioni normali un potenziamento, ed è adoperata da questa scuola in questo periodo per 9 classi per ragioni di emergenza dettate dalla impossibilità di contenere classi da 30 alunni secondo distanze di sicurezza rispettose dei protocolli COVID, laddove si è riusciti a poter tenere a distanza di sicurezza classi meno numerose, escluse le prime e le quinte per decisione del Consiglio di Istituto e per decisione del collegio docenti come da Piano per la Didattica Integrata approvato nel collegio del 1/9/20
Tutto quanto sopra considerato, e considerata l’OM citata che esplicita la didattica a distanza per alunni con patologie gravi o immunodepressi, e non per altri casi, si dispone che:
- in caso di intera o parte significativa di classe in quarantena (almeno la metà), la Didattica Digitale Integrata, nella forma della temporanea Didattica a Distanza integrale, viene applicata senza indugio il giorno dopo la notizia della messa in quarantena della classe
- in caso di singolo alunno in quarantena curativa (ovvero alunno positivo costretto dunque alla quarantena fino a scomparsa sintomi) si applica la Didattica a Distanza per tutta la durata dell’assenza dell’alunno
- in caso di singolo alunno in quarantena preventiva, vista anche la recente circolare Ministero Salute 32850 del 12/10/2020 che riduce la quarantena preventiva a dieci giorni e un solo tampone negativo di controllo, la applicazione della Didattica a Distanza da parte del corpo docente non è obbligatoria, ma lasciata alla libera scelta del singolo docente
- In casi di alunni con patologie gravi o con immunodepressione, ricoverati in ospedale o comunque in istruzione domiciliare, si applica la DAD come per il punto 2.
- in caso di alunno assente per ordinaria malattia, o assente un solo giorno o pochi giorni perché precauzionalmente a casa con sintomi assimilabili a COVID e in attesa di visita medico o tampone, NON SI APPLICA Didattica a Distanza, se non nella forma consueta della comunicazione via registro elettronico.
In tutti i casi sopra riportati per Didattica a Distanza NON SI INTENDE la meccanica applicazione sequenziale di videolezioni sincrone.
Tranne che per il caso 1), disciplinato dal Piano per la Didattica Integrata per cui si devono tenere almeno 20 ore di videolezioni sincrone, negli altri casi le videolezioni sono lasciate alla scelta libera del docente, dovendosi invece applicare senz’altro nei casi 2) 3) e 4) una qualche forma di didattica a distanza come sotto meglio specificato dallo stralcio di nota MIUR.
Infine, nel caso 5) si ricorda che l’uso del registro elettronico per comunicare argomenti, compiti, materiali didattici, dispense, appunti, era in vigore anche prima del COVID e si configura anch’esso, come sotto meglio chiarito da nota MIUR, già di per sé come una forma di didattica a distanza.
Si vuole ricordare in conclusione che la scelta degli strumenti e metodi didattici, e quindi anche di quelli digitali, è libertà del docente ai sensi dell’art. 33 della Costituzione che recita: «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento».
Pertanto si invitano genitori e alunni a non chiedere al DS misure di applicazione di DAD o DDI in casi singoli, al di fuori di quanto sopra indicato, rinviando invece tali richieste ai consigli di classe docenti (che hanno discusso e preso decisioni in base alla circolare 15) e/o ai singoli docenti, responsabili in ultimo e in toto della scelta.
Quanto agli strumenti digitali forniti dalla scuola, si invita a leggere il Piano per la Didattica Integrata di Istituto, pubblicato sul sito nella sezione PTOF e Documenti Allegati.
il DS
Tratto da Nota MIUR 17/3/20: Cosa si intende per attività didattica a distanza
“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”.